Titolo I – Natura e finalità
Art. 1
§ 1. L’ente ecclesiastico “Istituto Superiore di Scienze Religiose”(ISSR) di Novara, della Regione Conciliare Piemontese, è un’istituzione accademica, collegata con la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (FTIS) che ne è accademicamente responsabile, ed è eretta dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede con decreto n. 1076/2006 del 22 ottobre 2007.
§ 2. L’ISSR ha la sua sede in Novara, via Monte San Gabriele 60, adiacente alla sede della Sezione affiliata alla FTIS dello Studentato Teologico di Novara.
§ 3. L’ISSR di Novara è nell’ordinamento canonico persona giuridica pubblica, con finalità di culto e religione.
§ 4. I rapporti tra la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e l’Istituto sono regolati da un’apposita Convenzione, che tiene conto delle rispettive competenze.
Art. 2
§ 1. L’ISSR ha lo scopo di dare una formazione teologica accademica a laici e religiosi per una loro cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione, favorendo l’assunzione di compiti professionali nella vita ecclesiale, in particolare la preparazione dei docenti di Religione cattolica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, e nell’animazione cristiana della società.
§ 2. L’Istituto propone l’approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della dottrina cattolica attinta dalla divina Rivelazione, e promuove la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l’ausilio delle scienze filosofiche, delle scienze umane e delle scienze della religione.
Titolo II – Autorità accademiche
Art. 3
L’ISSR è governato da autorità comuni con la FTIS, cui è collegato, e da autorità proprie. Autorità comuni sono: il Gran Cancelliere; il Preside della Facoltà Teologica; il Consiglio di Facoltà. Autorità proprie sono: il Moderatore; il Direttore e il Consiglio d’Istituto. Organismi consultivi sono: il Collegio plenario dei docenti, l’assemblea degli studenti, il Consiglio degli Affari economici.
Art. 4
Gran Cancelliere è il Vescovo della sede centrale della Facoltà Teologica. A lui spetta, per quel che riguarda l’ISSR:
a) promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
b) richiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica, tramite la Conferenza Episcopale Italiana, l’erezione dell’Istituto, presentandone, per l’approvazione, lo statuto e il piano di studi;
c) informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa le questioni più importanti e inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’Istituto;
d) nominare il Direttore fra i docenti stabili della terna proposta dal Consiglio d’Istituto dell’ISSR, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e con il Nulla Osta del Moderatore.
Art. 5
Al Preside della Facoltà Teologica spetta, per ciò che concerne la vita dell’ISSR:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio docenti della Facoltà per le questioni riguardanti l’ISSR;
b) regolare, insieme al Direttore dell’ISSR, le questioni comuni;
c) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
d) fornire annualmente al Consiglio di Facoltà informazioni sull’andamento dell’ISSR;
e) firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR;
f) presentare, ogni cinque anni, al Consiglio di Facoltà una relazione sulla vita e l’attività dell’Istituto, preparata dal Direttore, per l’approvazione, e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la invierà alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 6
Al Consiglio di Facoltà spetta, per quanto riguarda l’ISSR:
a) esaminare e approvare, in via preliminare, lo Statuto, il Regolamento e il Piano di studi dell’Istituto;
b) esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei docenti dell’ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a docenti stabili;
c) esaminare e approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull’andamento dell’ISSR;
d) comprovare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR, in particolare della biblioteca;
e) promuovere incontri periodici su tematiche di comune interesse al fine di stimolare la qualità degli studi;
f) approvare la relazione quinquennale, sulla vita e l’attività dell’Istituto, preparata dal Direttore e sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
Art. 7
Moderatore dell’ISSR di Novara è il Vescovo di Novara, nella cui diocesi l’Istituto ha la sua sede. Al Moderatore spetta:
a) Dare al Gran Cancelliere il nulla osta per la nomina del Direttore;
b) nominare i docenti dell’Istituto, conferendo o revocando loro la missio canonica o la venia docendi, acquisito il parere favorevole del Consiglio di facoltà della FTIS per i docenti stabili;
c) nominare il Vice-direttore, il Segretario, l’Economo e i membri del Consiglio per gli Affari Economici
d) controfirmare i gradi accademici dell’ISSR;
e) sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’Istituto, riferendone se necessario al Gran Cancelliere;
f) significare alla Facoltà di Teologia le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
g) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi , e gli atti di amministrazione straordinaria.
Art. 8
Il Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose è scelto tra una terna di docenti stabili proposta dal Consiglio d’Istituto, con il parere del Consiglio di Facoltà, e con il nulla osta del Moderatore dello stesso, ed è nominato dal Gran Cancelliere. La durata del suo mandato è di cinque anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. Al Direttore spetta:
a) rappresentare l’ISSR davanti al Moderatore, alle Autorità accademiche della Facoltà Teologica e alle Autorità civili;
b) dirigere e coordinare l’attività dell’Istituto, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, accademico ed economico;
c) convocare e presiedere le sessioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio plenario dei docenti;
d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
e) proporre al Moderatore la nomina dei docenti dell’ISSR con il parere favorevole del Consiglio d’Istituto e, per i docenti stabili, del Consiglio di Facoltà;
f) firmare i diplomi dei gradi accademici, insieme con il Preside della Facoltà di Teologia e il Moderatore;
g) preparare, la relazione quinquennale sulla vita dell’Istituto e, dopo averla sottoposta all’approvazione del Consiglio d’Istituto, presentarla al Preside della FTIS;
h) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà di Teologia.
Art. 9
Nell’esercizio delle sue funzioni il Direttore è affiancato da un Vice-direttore. Spetta al Vice-direttore coadiuvare il Direttore nell’ordinaria amministrazione della Sede. Il Vice-direttore è nominato dal Moderatore sentito il Direttore, e dura in carica cinque anni.
Art. 10
§ 1. Il Consiglio d’Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell’ISSR. Esso è composto: dal Direttore dell’Istituto, che lo presiede; dal Vice-direttore, dai docenti stabili dell’Istituto; da un rappresentante degli altri docenti e da due rappresentanti degli studenti, scelti ogni anno secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, dal Preside della Facoltà di Teologia o da un suo delegato, da un delegato del Moderatore, dal Segretario con compiti di attuatario.
§ 2. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Direttore due volte l’anno e, in via straordinaria a norma di Regolamento.
§ 3. Al Consiglio d’Istituto spetta:
a) stabilire il testo dello Statuto, del Regolamento e i piani di studio all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
b) designare la terna di docenti stabili dell’ISSR da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore dell’Istituto;
c) esprimere il proprio giudizio al Moderatore circa la nomina dei docenti;
d) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR, preparata dal Direttore.
§ 4. Le delibere del Consiglio d’Istituto e degli altri organismi consultivi sono valide se vi partecipa un congruo numero di aventi diritto secondo quanto disposto dal Regolamento. E’ d’obbligo lo scrutinio segreto per le questioni concernenti le persone. La presenza dei rappresentanti degli studenti nelle questioni inerenti al corpo docenti è stabilita a norma di Regolamento.
Art. 11
Tutti i docenti impegnati, a qualunque titolo, nella Sede dell’ISSR costituiscono il Collegio plenario dei docenti. Esso è convocato e presieduto dal Direttore, che delega per questo il Vice-direttore qualora non possa esservi presente. Il Collegio dei docenti è luogo di confronto per tutti i problemi didattici dell’Istituto e di condivisione della vita dell’Istituto stesso. Deve esser convocato almeno una volta l’anno e quando lo richieda un quarto dei membri.
Titolo III – Docenti
Art. 12
§ 1. I docenti dell’ISSR si dividono in stabili, che possono essere ordinari o straordinari, e in non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invitati. L’Istituto garantisce un congruo numero di docenti sulla base delle esigenze didattiche; di essi, almeno cinque devono essere docenti stabili, uno per ogni area disciplinare (Scrittura, Dogmatica, Morale-Pastorale, Filosofica, Scienze Umane).
§ 2. Il Vescovo di Novara, in qualità di Moderatore, assieme ai Vescovi delle diocesi che usufruiscono dell’ISSR di Novara, è impegnato a provvedere che l’Istituto possa avvalersi di un adeguato numero di docenti, vigila sulla loro qualifica e si fa garante che sia a essi corrisposta un’adeguata remunerazione.
§ 3. Tutti i docenti al termine dell’anno accademico nel quale hanno compiuto il settantesimo anno di età cessano dall’ufficio e diventano docenti emeriti, se hanno insegnato per almeno dieci anni nell’Istituto o in una Facoltà Teologica. Essi possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi al massimo fino al compimento del settantacinquesimo anno di età.
Art. 13
Tutti i docenti devono distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, senso di responsabilità ecclesiale e accademica. L’insegnamento dovrà esser improntato alla adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica. All’atto di nomina da parte del Moderatore i docenti che insegnano discipline concernenti la fede e la morale cattolica devono ricevere la missio canonica dal Moderatore stesso, dopo aver emesso la professione di fede. Parimenti gli altri docenti devono ricevere la venia docendi da parte del Moderatore.
Art. 14
Sono docenti stabili i docenti che si dedicano a tempo pieno all’insegnamento, alla ricerca scientifica e a tutte le incombenze richieste dall’attività accademica. I docenti stabili si distinguono in ordinari e straordinari.
Art. 15
I docenti stabili non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l’incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.
Art. 16
Può esser nominato docente stabile ordinario, secondo quanto disposto dal Regolamento, chi possiede i seguenti requisiti:
a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta, o per le discipline non ecclesiastiche, essere fornito del titolo di secondo ciclo degli studi superiori o equipollente;
b) aver dimostrato una vera attitudine alla ricerca mediante pubblicazioni scientifiche o adatte allo scopo dell’ISSR;
c) aver insegnato con efficacia nell’ISSR o in un’altra Facoltà universitaria come docente straordinario per almeno tre anni la disciplina per cui è proposto come docente ordinario;
d) avere il consenso scritto del proprio Ordinario, se si tratta di un ecclesiastico o di un religioso.
Art. 17
Possono esser nominati docenti stabili straordinari, secondo quanto disposto dal Regolamento, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito il Dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o, per le discipline non ecclesiastiche, essere fornito del titolo di secondo ciclo degli studi superiori o equipollente;
b) aver dimostrato attitudine all’insegnamento accademico mediante un tirocinio di almeno tre anni nell’ISSR o in una Facoltà universitaria come docente incaricato;
c) aver dimostrato un’iniziale attitudine alla ricerca;
d) se si tratta di un ecclesiastico o di un religioso, avere il consenso scritto del proprio Ordinario.
Art. 18
§ 1. Sono docenti non stabili coloro che non possono svolgere a tempo pieno l’incarico di docente; devono essere in possesso di una Licenza canonica o titolo equipollente; o, per le discipline non ecclesiastiche, del titolo di secondo ciclo degli studi superiori o equipollente. I docenti non stabili si distinguono in incaricati, invitati e assistenti.
§ 2. Ai docenti incaricati viene affidato un incarico d’insegnamento a tempo determinato, rinnovabile in rapporto alle esigenze dell’Istituto.
§ 3. Il docente incaricato viene nominato dal Moderatore, su proposta del Consiglio d’Istituto. Per gli ecclesiastici e i religiosi è necessario il consenso scritto del loro Ordinario.
§ 4. Sono docenti invitati persone dotate di specifiche competenze scientifiche, che sono chiamate dal Direttore a svolgere alcune lezioni o conferenze o attività seminariali, all’interno di una disciplina inclusa nel piano di studi.
§ 5. Ogni docente stabile può richiedere di essere affiancato da un assistente per la propria disciplina: questi, previo consenso del Consiglio d’Istituto, è nominato dal Direttore a tempo determinato. Tale nomina deve essere rinnovata annualmente in rapporto alle esigenze del docente e dell’Istituto. Il docente assistente può sostituire, in modo parziale, il docente nell’insegnamento e affiancarlo durante gli esami.
Art. 19
§ 1. Tutti i docenti cessano dalla propria attività accademica per uno dei seguenti motivi:
a) aver raggiunto il limite di età di 70 anni, con possibilità di incarichi annuali di insegnamento conferiti dal Direttore, come docente emerito, al massimo fino al compimento del suo 75° anno;
b) per rinuncia, comunicata per iscritto al Moderatore, e da lui accolta, almeno sei mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico;
c) per esonero da parte del Moderatore, su richiesta del Consiglio d’Istituto, per sopravvenuta inabilità permanente, grave e riconosciuta;
d) per privazione o sospensione dell’incarico di insegnare, decisa dal Moderatore per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare;
e) nel caso di ecclesiastici o di religiosi, per ragione di grave necessità pastorale che esiga, a giudizio del Moderatore o dell’Ordinario, il trasferimento del docente a un incarico incompatibile con l’insegnamento a tempo pieno.
§ 2. La sospensione o rimozione dall’insegnamento può avvenire solo in seguito a formale procedimento, nel quale deve venire assicurata all’interessato la possibilità di difendersi e di chiarire la propria posizione. Solo dopo un primo tentativo di conciliazione tra il Direttore e il docente interessato, continuando a persistere il grave motivo che giustifichi, a giudizio del Direttore, una sospensione o addirittura una rimozione del docente, si dovrà procedere secondo quanto stabilito dal Regolamento. Nei casi più gravi e urgenti il Moderatore può sospendere ad tempus il docente resosi inquisibile per gravi deviazioni dottrinali, morali o disciplinari. In ogni caso rimane integro il diritto di ricorso alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.
Art. 20
Un docente incaricato, invitato o assistente cessa dal proprio incarico allo scadere del tempo o della forma stabiliti al momento della nomina, oppure per gravi motivi, analogamente a quanto previsto nell’articolo precedente.
Art. 21
§ 1. Il trattamento economico dei docenti stabili e non stabili è deciso dal Consiglio degli Affari economici dell’Istituto. Detto Consiglio darà comunicazione ogni anno agli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero, nei quali sono inseriti i docenti ecclesiastici, della remunerazione assegnata a tali docenti.
§ 2. L’ammontare della remunerazione deve essere indicata al docente prima del conferimento della nomina e deve essere da lui accettata.
Titolo IV – Studenti
Art. 22
§ 1. Possono frequentare i corsi dell’ISSR tutti coloro che, idonei per condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle discipline teologiche e nelle scienze religiose. Le norme d’ammissione e i modi di partecipazione degli studenti alle spese dell’Istituto, sono stabilite dal Regolamento.
§ 2. Gli studenti possono essere ordinari, straordinari, uditori ed ospiti.
Art. 23
Sono studenti ordinari quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà Teologica, s’iscrivono regolarmente e frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’Istituto, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti. Per esser ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Laurea in Scienze religiose è necessario aver conseguito un titolo di studio valido per l’ammissione all’Università di Stato in Italia. Per esser ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Laurea magistrale in Scienze religiose è necessario aver conseguito la Laurea in Scienze religiose.
Art. 24
Sono studenti straordinari coloro che, pur frequentando tutte le discipline o buona parte di esse, con relativo esame, mancano del titolo di studio prescritto per l’iscrizione a ordinari, o non aspirano al grado accademico. Per essere iscritto come straordinario è necessario che lo studente dimostri di avere idoneità a frequentare i corsi dell’Istituto. Gli studenti straordinari non possono accedere ai gradi accademici. Qualora in itinere lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste per diventare studente ordinario, potrà richiedere il passaggio a ordinario.
Art. 25
Sono studenti uditori coloro che intendono frequentare solo alcuni corsi offerti dall’Istituto. in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.
Art. 26
Sono studenti ospiti coloro che, non volendo conseguire il grado accademico nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso. Essi al termine dei corsi frequentati potranno sostenere i relativi esami, che verranno conteggiati come validi nel caso in cui lo studente ospite decidesse, avendo i requisiti richiesti dal presente Statuto, di passare a studente ordinario.
Art. 27
Per essere ammesso all’esame è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore attribuite alle singole discipline come parti obbligatorie di aula nel computo dei crediti secondo stabilite nel piano di studi.
Art. 28
Gli studenti iscritti all’Istituto, compresi i fuori corso, possono riunirsi in assemblea in sedi e orari concordati con il Direttore preferibilmente fuori dagli orari di lezione. Ogni anno eleggono due loro rappresentanti al Consiglio d’Istituto, secondo quanto stabilito dal Regolamento. Essi devono essere studenti ordinari.
Art. 29
L’Assemblea degli studenti è il luogo dove gli studenti possono dibattere dei problemi legati alla vita dell’Istituto e formulare richieste alle autorità su questioni che essi valutano doversi affrontare. Il Direttore può consultare l’assemblea sulle questioni che direttamente coinvolgono gli studenti.
Art. 30
Gli studenti che hanno frequentato istituzioni accademiche, come Università, Facoltà Teologiche, Studentati teologici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, possono chiedere il riconoscimento dei corsi svolti e degli anni di studio ivi regolarmente compiuti. Possono essere riconosciuti anni di frequenza, corsi ed esami che, per piano generale, ore complessive di lezione, programmi analitici e testi adottati, corrispondano ai corsi del piano di studi dell’ISSR di Novara. La valutazione degli studi svolti in altre istituzioni accademiche, il riconoscimento degli anni di studio e dei singoli corsi frequentati, come pure l’elaborazione del piano di studi avviene secondo le disposizioni presenti nel Regolamento.
Art. 31
Lo studente in possesso della Laurea o della Laurea magistrale in Scienze Religiose, che volesse ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, potrà essere ammesso dal Preside (Decano) di una Facoltà di Teologia, dopo attenta valutazione delle singole discipline del curriculum studiorum da parte del Consiglio della medesima Facoltà. Lo stesso Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.
Art. 32
Ogni studente è tenuto all’osservanza delle norme stabilite dalle competenti Autorità dell’ISSR. Le infrazioni alla disciplina sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento dell’Istituto. Nei casi più gravi ed urgenti il Direttore può sospendere temporaneamente lo studente finché non sia concluso il regolare procedimento per l’accertamento dei fatti. Va sempre tutelato il diritto dello studente di conoscere chiaramente le accuse che gli sono mosse e il suo diritto alla difesa. Rimane integro il suo diritto di ricorso al Moderatore.
Titolo V – Ordinamento degli studi
Art. 33
§ 1. L’ISSR prevede un percorso di studi della durata di cinque anni, strutturato in due cicli: il primo ciclo, della durata di un triennio, al termine del quale lo studente consegue la Laurea in Scienze Religiose; il secondo ciclo, della durata di due anni, qualificato come Biennio specialistico, al termine del quale si consegue la Laurea magistrale in Scienze Religiose.
§ 2. Nel quinquennio dell’ISSR i crediti complessivi sono 300, comprendendo corsi, seminari, laboratori e tirocini.
§ 3. Il secondo ciclo, o Biennio di specializzazione, prevede l’indirizzo pedagogico-didattico e può prevedere altri indirizzi, determinati dal piano di studi.
Art. 34
§ 1. Nel primo ciclo, o Triennio, vengono trattate le fondamentali discipline filosofiche e teologiche, in modo che al titolo conclusivo di Laurea in Scienze Religiose corrisponda il carattere di un’introduzione pensata e critica alla fede cristiana nella sua integralità. Il programma degli studi del primo ciclo prevede le seguenti discipline:
• Storia della filosofia
• Filosofia sistematica
• Sacra Scrittura
• Introduzione alla teologia e Teologia fondamentale
• Teologia dogmatica
• Teologia morale
• Teologia liturgica
• Teologia spirituale
• Patrologia e Storia della Chiesa
• Introduzione al Diritto Canonico
§ 2. Nel secondo ciclo, o Biennio specialistico, oltre ai corsi riferiti ad alcune delle menzionate discipline, in specie quelle propriamente teologiche, alle esercitazioni, ai corsi opzionali e ai seminari, sono proposti i corsi delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di specializzazione. Occorre indicare un docente responsabile per ogni indirizzo di specializzazione. Seguendo il Piano di Studi è possibile anticipare nel Triennio alcuni corsi, non caratterizzanti l’indirizzo, del Biennio specialistico.
Art. 35
Il profitto degli studenti è verificato attraverso esami relativi alle singole discipline. Nell’anno accademico sono previste tre sessioni ordinarie di esami, che possono avere più appelli. Per essere ammesso all’esame lo studente deve essere in regola con l’obbligo di frequenza e con gli obblighi amministrativi. La domanda di ammissione ai singoli esami deve essere fatta nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento.
Titolo VI – Gradi accademici e sussidi didattici
Art. 36
I gradi accademici dell’ISSR sono conferiti dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e sono: Laurea in Scienze Religiose, al termine del primo ciclo; Laurea magistrale in Scienze Religiose. Nel diploma s’indicherà con chiarezza l’equivalenza con i gradi accademici previsti a livello universale (Baccalaureato in Scienze Religiose per il primo ciclo e Licenza in Scienze Religiose per il secondo ciclo).
Art. 37
I requisiti per conseguire il Laurea in Scienze Religiose sono:
a) essere studente ordinario dell’Istituto;
b) aver frequentato il primo ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
c) attestare la conoscenza di una lingua straniera secondo le modalità previste dal Regolamento
d) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento, che mostri la capacità di impostazione dell’argomento scelto e di ricerca scientifica. Inoltre dovrà sostenere, a norma di Regolamento, un esame sintetico su un apposito tesario davanti ad una commissione di almeno tre docenti.
Art. 38
I requisiti per conseguire la Laurea magistrale in Scienze Religiose sono:
a) essere studente ordinario dell’Istituto;
b) aver frequentato il primo ciclo triennale di studi, con il conseguimento del titolo di Laurea in Scienze Religiose, e il secondo ciclo biennale specialistico, ed aver superato le verifiche di profitto prescritte;
c) attestare la conoscenza di una seconda lingua straniera secondo le modalità previste dal Regolamento.
d) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate nel Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottometterlo a pubblica discussione nella sessione prevista.
Art. 39
§ 1. E’ responsabilità del Consiglio di Istituto sentito il parere del Consiglio degli Affari Economici provvedere che l’ISSR sia fornito di adeguate strutture logistiche, didattiche e informatiche, per assolvere alle necessità legate all’’insegnamento, ai lavori seminariali e alle funzioni di segreteria e di archiviazione
§ 2. L’ISSR di Novara usufruisce della Biblioteca diocesana “San Gaudenzio” ad esso adiacente, in comune con lo Studio teologico del Seminario diocesano di Novara.
Titolo VII – Officiali e gestione economica
Art. 40
Il Segretario dell’Istituto è nominato dal Moderatore su indicazione del Direttore. Ha il compito di coordinare l’attività della segreteria e dell’archivio dell’Istituto e di redigere e conservare i verbali del Consiglio d’Istituto e del Collegio plenario dei docenti. In particolare, riceve e verifica i documenti degli studenti, conserva e rilascia i documenti ufficiali e li autentica con la propria firma e il timbro richiesto, cura la redazione e l’aggiornamento dei registri riguardanti gli studenti.
Art. 41
§ 1. L’ISSR di Novara ha un patrimonio proprio e una gestione economica autonoma.
§ 2. Il Moderatore nomina un Economo, che dura in carica cinque anni e può essere nominato per altri mandati consecutivi,- il quale, per la gestione economica globale dell’Istituto, è coadiuvato dal Consiglio per gli Affari Economici, composto da almeno tre membri, di cui uno è il Direttore dell’ISSR, anch’essi nominati dal Moderatore. Tale Consiglio è convocato dall’Economo almeno due volte l’anno, per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare per l’approvazione al Consiglio d’Istituto e al Moderatore stesso.
Titolo VIII – Norme transitorie
Art. 42
§ 1. Le modalità e possibilità di passaggio di studenti dal vecchio al nuovo ordinamento sono regolamentate dalle disposizioni in merito date dai Presidi delle Facoltà Teologiche italiane. La determinazione delle modalità del passaggio è affidata ad una apposita Commissione nominata dal Consiglio di Istituto e viene firmata dal Direttore.
§ 2. Il passaggio dal Diploma in Scienze Religiose del vecchio ordinamento alla Laurea in Scienze Religiose richiede l’iscrizione al terzo anno del nuovo ordinamento con l’integrazione di un numero di crediti almeno pari a quelli mancanti per differenza aritmetica tra i due piani di studio e le prove finali previste dal nuovo curriculum di studi.
§ 3. Il passaggio dal Diploma di Magistero in Scienze Religiose del vecchio ordinamento alla Laurea magistrale in Scienze Religiose avviene tramite un attento esame del piano di studi, per verificarne la completezza e calcolare la differenza aritmetica tra i crediti dei due ordinamenti, cui segue l’iscrizione al primo anno del biennio del nuovo ordinamento. La Commissione valuta, per i singoli casi, l’omologazione di corsi già affrontati oppure l’attribuzione di eventuali crediti già acquisiti.
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